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Importanti novita’ in tema di brevetti

28 giugno 2019


Il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”), che sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa : Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.

Il brevetto unitario non si sostituisce, ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l ’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO ). Diverrà operativo a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e l’inizio della sua applicazione provvisoria. Il vantaggio per le imprese è che, con un’unica procedura centralizzata presso EPO), sarà possibile ottenere un brevetto unico, che garantisce una protezione uniforme nei 26 Stati membri aderenti all’iniziativa, con costi e tasse annuali ridotti. Il brevetto unitario non sostituirà, però, il brevetto europeo.La differenza è che, attualmente, quando l'EPO si pronuncia a favore della concessione, il brevetto europeo deve essere convalidato in uno o più Paesi di interesse del titolare. E la convalida del brevetto in tali Paesi comporta una maggiore incidenza dei costi, relativi al deposito (laddove richiesto) della traduzione del brevetto nella lingua nazionale di ciascun paese scelto e la nomina di un rappresentante in ciascuna nazione.

Ora invece l’impresa può richiedere il brevetto unitario negli Stati aderenti e convalidare il brevetto europeo classico negli altri Stati UE o extra UE con un’unica procedura centralizzata , sempre presso l’EPO. La differenza emerge nella fase successiva alla concessione del brevetto : mentre il “brevetto europeo” deve essere convalidato in uno o più Paesi membri della CBE (la Convenzione sul Brevetto Europeo), il “brevetto unitario” viene automaticamente convalidato nei 26 Stai membri UE che partecipano alla cooperazione rafforzata, oltre ad essere sottoposto ad una giurisdizione comune.

Inoltre, con il DLGS n 18 del 19/02/2019 - e la modifica dell’art 56 del Codice della proprietà industriale - in Italia viene conferito il diritto, al titolare sia di un brevetto europeo rilasciato per l’Italia che di un brevetto europeo con effetto unitario , di impedire a terzi l’utilizzazione diretta ed indiretta dell’innovazione. Ma sono stati, però, posti dei limiti. Poiché la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto - quale che sia l'oggetto dell'invenzione - non si estende: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, nonché all’utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali. Così come in casi particolari di utilizzazione dell’invenzione brevettata a bordo di navi o di aeromobili quando questi entrino temporaneamente od accidentalmente nel territorio italiano.

La brevettabilità dell’Intelligenza Artificiale (IA)

Alcune delle modifiche apportate a novembre 2018 alle Linee Guida EPO in tema di brevettabilità (Examination Guidelines), hanno affrontato le problematiche connesse all'ottenimento di brevetti per le invenzioni correlate all'IA. Il diritto europeo dei brevetti non definisce cos'è un "invenzione", ma prevede un elenco non esclusivo di ciò che non è considerato invenzione. Questo elenco, che non include metodi di IA, si riferisce a metodi matematici e programmi informatici, che non sono considerati “in generale” come materia ammissibile di brevettazione se rivendicati come tali. Ma l’estensione di tale nozione trova un limite allorquando le invenzioni correlate all'IA sono rivendicate in modo non astratto, ed in relazione invece ad una concreta applicazione in un campo tecnologico. Ciò può usualmente avvenire quando tali invenzioni sono implementate in un software reso operativo su computer; ovverosia nella forma di invenzioni attuate tramite computer (Computer Implemented Inventions: CII), o più precisamente, come "programmi per computer" di cui alla apposita sezione G Sezione G-II, 3.6). Si chiude questa breve nota con l’intrigante tema che invece riguarda diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale e la IA. Ovvero l’ipotesi che, tra non molto, una learning machine sia capace di generare programmi operanti con IA di tipo “neurale”, in grado cioè di autonomamente elaborare degli output prescindenti in gran parte dagli input ricevuti. La domanda è se tali output siano brevettabili o tutelabili con il diritto d’autore. Per quanto sul piano legislativo si stia cominciando ad occuparsi della materia per chiudere il vuoto normativo oggi esistente, si ha motivo di ritenere che difficilmente si potrà giungere a risultati significativi in breve. Basti considerare che, in materia di IA, un test di originalità, che prenda come riferimento criteri soggettivi legati ad una persona fisica, non potrà certamente essere ritenuto adeguato.

Per approfondimenti, sono disponibili questi due articoli sul sito Lexology previa registrazione: 

Artificial Intelligence Update: Can Machines Own Copyright in Their Creations?  

Artificial Intelligence Update: The EU Approach - Human Centric Artificial Intelligence