28 giugno 2019
Il brevetto europeo con effetto unitario
(“brevetto unitario”), che sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei
brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di
una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di
ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE
aderenti all'iniziativa
: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo,
Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia,
Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia,
Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.
Il brevetto unitario non si sostituisce, ma semplicemente si affianca alla
tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l ’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO
). Diverrà operativo a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo
internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e l’inizio della
sua applicazione provvisoria. Il vantaggio per le imprese
è che, con un’unica procedura centralizzata presso EPO), sarà possibile
ottenere un brevetto unico, che garantisce una protezione uniforme nei 26
Stati membri aderenti all’iniziativa, con costi e tasse annuali ridotti. Il
brevetto unitario non sostituirà, però, il brevetto europeo.La differenza è che, attualmente, quando l'EPO si pronuncia a favore della concessione, il brevetto europeo deve essere convalidato in uno o più
Paesi di interesse del titolare. E la convalida del brevetto in tali Paesi
comporta una maggiore incidenza dei costi, relativi al deposito (laddove
richiesto) della traduzione del brevetto nella lingua nazionale di ciascun
paese scelto e la nomina di un rappresentante in ciascuna nazione.
Ora invece
l’impresa può richiedere il brevetto unitario negli Stati aderenti e
convalidare il brevetto europeo classico negli altri Stati UE o extra UE
con un’unica procedura centralizzata , sempre presso l’EPO. La differenza
emerge nella fase successiva alla concessione del brevetto
: mentre il “brevetto europeo” deve essere convalidato in uno o più Paesi
membri della CBE (la Convenzione sul Brevetto Europeo), il “brevetto
unitario” viene automaticamente convalidato nei 26 Stai
membri UE che partecipano alla cooperazione rafforzata, oltre ad
essere sottoposto ad una giurisdizione comune.
Inoltre, con il DLGS n 18 del 19/02/2019 - e la modifica dell’art 56 del
Codice della proprietà industriale - in Italia viene conferito il diritto, al
titolare sia di un brevetto europeo rilasciato per l’Italia che di un
brevetto europeo con effetto unitario
, di impedire a terzi l’utilizzazione diretta ed indiretta
dell’innovazione. Ma sono stati, però, posti dei limiti. Poiché la facoltà
esclusiva attribuita dal diritto di brevetto - quale che sia l'oggetto
dell'invenzione - non si estende: a) agli atti compiuti in ambito privato
ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, nonché
all’utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, scoperta e
sviluppo di altre varietà vegetali. Così come in casi particolari di
utilizzazione dell’invenzione brevettata a bordo di navi o di aeromobili
quando questi entrino temporaneamente od accidentalmente nel territorio
italiano.
La brevettabilità dell’Intelligenza Artificiale (IA)
Alcune delle modifiche apportate a novembre 2018 alle Linee Guida EPO in
tema di brevettabilità (Examination Guidelines), hanno affrontato le
problematiche connesse all'ottenimento di brevetti per le invenzioni
correlate all'IA. Il diritto europeo dei brevetti non definisce cos'è un
"invenzione", ma prevede un elenco non esclusivo di ciò che non è
considerato invenzione. Questo elenco, che non include metodi di IA, si
riferisce a metodi matematici e programmi informatici, che non sono
considerati “in generale” come materia ammissibile di brevettazione se rivendicati come tali. Ma l’estensione di tale nozione trova un
limite allorquando le invenzioni correlate all'IA sono rivendicate in modo
non astratto, ed in relazione invece ad una concreta applicazione in un
campo tecnologico. Ciò può usualmente avvenire quando tali invenzioni sono
implementate in un software reso operativo su computer; ovverosia nella
forma di invenzioni attuate tramite computer (Computer Implemented
Inventions: CII), o più precisamente, come "programmi per computer" di cui
alla apposita sezione G Sezione G-II, 3.6). Si chiude questa breve nota con
l’intrigante tema che invece riguarda diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale e la IA. Ovvero
l’ipotesi che, tra non molto, una learning machine sia capace di
generare programmi operanti con IA di tipo “neurale”, in grado cioè di
autonomamente elaborare degli output prescindenti in gran parte
dagli input ricevuti. La domanda è se tali output siano
brevettabili o tutelabili con il diritto d’autore. Per quanto sul piano
legislativo si stia cominciando ad occuparsi della materia per chiudere il
vuoto normativo oggi esistente, si ha motivo di ritenere che difficilmente
si potrà giungere a risultati significativi in breve. Basti considerare
che, in materia di IA, un test di originalità, che prenda come riferimento
criteri soggettivi legati ad una persona fisica, non potrà certamente
essere ritenuto adeguato.
Per approfondimenti, sono disponibili questi due articoli sul sito
Lexology previa registrazione:
Artificial Intelligence Update: Can Machines Own Copyright in Their Creations?
Artificial Intelligence Update: The EU Approach - Human Centric Artificial Intelligence