28 giugno 2019
Poiché si considerano ben conosciute le definizioni di marchio denominativo e di marchio figurativo, riteniamo utile presentare,
riprendendole dal
sito dell’EUIPO,
quelle tipologie sicuramente meno note.
- Marchio di movimento: Un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o
comprendente tale movimento o cambiamento.
- Marchio sonoro
: Un marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una
combinazione di suoni. Per cui un’azienda potrebbe registrare il suono tipico dei suoi prodotti: rombo di auto o di moto, ad es.
Particolarmente evocativo l’esempio intermedio tra i tre sonori presentati
nella pagina Euipo.
- Marchio multimediale: È costituito dalla combinazione di
immagine e di suono o comprende tale combinazione.
- Marchio olografico: Si tratta di una nuova categoria di
marchio (dal 1° ottobre 2017). I marchi olografici sono costituiti da
elementi con caratteristiche olografiche.
- Marchio di colore (unico)
: Un marchio di colore unico è semplicemente un marchio costituito
esclusivamente da un unico colore (senza contorni). Utile
specificare - all’atto della registrazione - la tonalità del colore, con
riferimento ad un codice di colori riconosciuto a livello internazionale e
che sia preferibilmente utilizzabile per qualsiasi tipologia di impiego.
- Marchio di colore (combinazione di colori)
: Un marchio costituito esclusivamente da una combinazione di colori (senza contorni).
- Marchio di posizione
: Un marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.
- Marchio di forma
: Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende
una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso
o il suo aspetto. Utile aggiungere che la forma prescelta deve essere
scevra di compiti sia funzionali che di natura estetica. Dato che in tali
casi la tutela può ottenersi tramite modelli di utilità, modelli, oppure
brevetti.
- Marchio a motivi ripetuti
: Un marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di
elementi che si ripetono regolarmente.
La raccomandazione che l’Euipo fa ai fini della registrazione è che un
marchio deve essere definito chiaramente, “altrimenti nessuno - né tu né i
tuoi concorrenti - avrà la certezza di ciò che la registrazione copre”. Va
da se che è molto più facile registrare un marchio figurativo di uno di
movimento. Poiché questo ultimo è costituito da un movimento o da un
cambiamento di posizione degli elementi del marchio, ai fini della
registrazione può essere opportuno accompagnare la rappresentazione grafica
da una descrizione precisa ed obiettiva, che spieghi chiaramente il
movimento per il quale viene richiesta la protezione. E che coincida con la
riproduzione grafica del segno.
Esiste poi una diversa classificazione dei marchi che li suddivide tra
“visibili” ed “invisibili”. A questa ultima categoria appartengono i già
citati marchi
sonori, che si possono a loro volta distinguere in:
musicali, registrabili depositando il pentagramma del relativo
motivo, o in
non musicali. In questo caso il suono del marchio (ad
esempio l’urlo di Tarzan), può essere registrato depositando il sonogramma
ed un MP3. Un altra categoria degli
invisibili è quella dei
marchi olfattivi. Ma qui la complicazioni di registrazione
si complicano all’ennesima potenza. In quanto, per essere legalmente
protetti, devono essere riprodotti graficamente, ad esempio mediante
formule galeniche o chimiche, ovvero descrittivamente, ovvero con sistemi
di analisi. Ma, come si può ben comprendere, esistono numerosi dubbi sulla
loro registrabilità, per il fatto che è del tutto problematico distinguere
in modo preciso tali marchi in mancanza di una classificazione
internazionale degli odori idonea a poterne identificare inequivocabilmente
le differenze. Per un approfondimento in tema di registrabilità di un
profumo si veda:
Tutela dei profumi: il marchio olfattivo e anche
A taste of the future?
(previa registrazione al sito).
Le difficoltà aumentano ancora quando si tratta della categoria dei
cosiddetti
nuovi marchi, come i
marchi di gusto (N1) o di quelli
tattili, che vengono percepiti dal consumatore
attraverso il gusto ed il tatto. Come affrontare in tali casi i requisiti
della “capacità distintiva” e della “rappresentabilità grafica” richiesti
dagli articoli 4 e 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario n. 40/94/CE?
Poiché il marchio è un segno di comunicazione percettibile da uno qualunque
dei 5 sensi, non se ne può in astratto escludere la registrabilità che
appare – però - molto teorica allo stato dell’arte. (In merito al fatto che
un
sapore non può essere tutelato nemmeno dal
diritto d’autore si veda:
Copyright cannot protect the taste of your cream cheese dip previa registrazione)
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(N1) Se si tiene inoltre conto che, nel caso dei marchi
di gusto, il sapore può essere apprezzato solo dopo aver assaggiato il prodotto, il
marchio perderebbe la sua capacità di diffusione previa dell’informazione
commerciale, come invece avviene per i marchi visualmente percepibili.