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Tipologie di marchi registrabili presso l’EUIPO

28 giugno 2019


Poiché si considerano ben conosciute le definizioni di marchio denominativo e di marchio figurativo, riteniamo utile presentare, riprendendole dal sito dell’EUIPO, quelle tipologie sicuramente meno note.

  • Marchio di movimento: Un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento.
  • Marchio sonoro : Un marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. Per cui un’azienda potrebbe registrare il suono tipico dei suoi prodotti: rombo di auto o di moto, ad es. Particolarmente evocativo l’esempio intermedio tra i tre sonori presentati nella pagina Euipo.
  • Marchio multimediale: È costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprende tale combinazione.
  • Marchio olografico: Si tratta di una nuova categoria di marchio (dal 1° ottobre 2017). I marchi olografici sono costituiti da elementi con caratteristiche olografiche.
  • Marchio di colore (unico) : Un marchio di colore unico è semplicemente un marchio costituito esclusivamente da un unico colore (senza contorni). Utile specificare - all’atto della registrazione - la tonalità del colore, con riferimento ad un codice di colori riconosciuto a livello internazionale e che sia preferibilmente utilizzabile per qualsiasi tipologia di impiego.
  • Marchio di colore (combinazione di colori) : Un marchio costituito esclusivamente da una combinazione di colori (senza contorni).
  • Marchio di posizione : Un marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.
  • Marchio di forma : Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. Utile aggiungere che la forma prescelta deve essere scevra di compiti sia funzionali che di natura estetica. Dato che in tali casi la tutela può ottenersi tramite modelli di utilità, modelli, oppure brevetti.
  • Marchio a motivi ripetuti : Un marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.
La raccomandazione che l’Euipo fa ai fini della registrazione è che un marchio deve essere definito chiaramente, “altrimenti nessuno - né tu né i tuoi concorrenti - avrà la certezza di ciò che la registrazione copre”. Va da se che è molto più facile registrare un marchio figurativo di uno di movimento. Poiché questo ultimo è costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio, ai fini della registrazione può essere opportuno accompagnare la rappresentazione grafica da una descrizione precisa ed obiettiva, che spieghi chiaramente il movimento per il quale viene richiesta la protezione. E che coincida con la riproduzione grafica del segno.

Esiste poi una diversa classificazione dei marchi che li suddivide tra “visibili” ed “invisibili”. A questa ultima categoria appartengono i già citati marchi sonori, che si possono a loro volta distinguere in: musicali, registrabili depositando il pentagramma del relativo motivo, o in non musicali. In questo caso il suono del marchio (ad esempio l’urlo di Tarzan), può essere registrato depositando il sonogramma ed un MP3. Un altra categoria degli invisibili è quella dei marchi olfattivi. Ma qui la complicazioni di registrazione si complicano all’ennesima potenza. In quanto, per essere legalmente protetti, devono essere riprodotti graficamente, ad esempio mediante formule galeniche o chimiche, ovvero descrittivamente, ovvero con sistemi di analisi. Ma, come si può ben comprendere, esistono numerosi dubbi sulla loro registrabilità, per il fatto che è del tutto problematico distinguere in modo preciso tali marchi in mancanza di una classificazione internazionale degli odori idonea a poterne identificare inequivocabilmente le differenze. Per un approfondimento in tema di registrabilità di un profumo si veda: Tutela dei profumi: il marchio olfattivo e anche A taste of the future? (previa registrazione al sito).

Le difficoltà aumentano ancora quando si tratta della categoria dei cosiddetti nuovi marchi, come i marchi di gusto (N1) o di quelli tattili, che vengono percepiti dal consumatore attraverso il gusto ed il tatto. Come affrontare in tali casi i requisiti della “capacità distintiva” e della “rappresentabilità grafica” richiesti dagli articoli 4 e 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario n. 40/94/CE? Poiché il marchio è un segno di comunicazione percettibile da uno qualunque dei 5 sensi, non se ne può in astratto escludere la registrabilità che appare – però - molto teorica allo stato dell’arte. (In merito al fatto che un sapore non può essere tutelato nemmeno dal diritto d’autore si veda: Copyright cannot protect the taste of your cream cheese dip previa registrazione)

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(N1) Se si tiene inoltre conto che, nel caso dei marchi di gusto, il sapore può essere apprezzato solo dopo aver assaggiato il prodotto, il marchio perderebbe la sua capacità di diffusione previa dell’informazione commerciale, come invece avviene per i marchi visualmente percepibili.